A.G.A.P.
   ASSOCIAZIONE  GENITORI  ADOTTIVI  E  PREADOTTIVI  - TRENTO
   

Tel. e fax presidente 0461- 534316 - segreteria 0461- 865552   - e-mail segreteria@agap-trento.org

ultimo aggiornamento del sito mercoledì 01 aprile 2009

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ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO

 

S T A T U T O

 

 

ARTICOLO 1

      E’ costituita in Trento, l’associazione di volontariato e di solidarietà sociale e auto mutuo aiuto denominata “A.G.A.P. - Associazione Genitori Adottivi e Preadottivi”.

      L’associazione ha sede in Trento e precisamente presso Spazio Aperto Famiglia, via S.Pio X, 50.

      L’associazione opera senza alcun fine di lucro.

 

 

ARTICOLO 2

 

      Premesso che le finalità e gli scopi associativi, nonché la tipologia di attività rientrano a pieno titolo nella normativa prevista della legge quadro 11.08.1991 n.266 e s.m.i. concernente le norme di organizzazione e valorizzazione del volontariato, recepite dalla Provincia Autonoma di Trento con L.P. 13.02.1992 n.8, l’associazione si prefigge lo scopo di sostenere ed aiutare le famiglie interessate all’adozione di minori ed approfondire problematiche della famiglia e dell’età evolutiva dei bambini.

 

 

 

ARTICOLO 3

      L’”A.G.A.P. - Associazione Genitori Adottivi e Preadottivi“ con semplice delibera di consiglio direttivo, potrà aprire sezioni su tutto il territorio nazionale e collaborare con enti ed associazioni aventi le stesse finalità.

 

 

 

ARTICOLO 4

      L’associazione perseguirà i fini sopra enunciati attraverso:

- attività di formazione di una coscienza civile e sociale, mediante incontri, dibattiti e convegni.

- contribuire alla conoscenza, allo studio e all’aiuto delle  famiglie che intendono adottare o che hanno già adottato.

- effettuare qualsiasi altra attività utile a perseguire i fini sociali o comunque non in contrasto con gli stessi.

 

 

 

ARTICOLO 5

      Possono essere soci effettivi tutti coloro che condividendo le finalità desiderano impegnarsi e cooperare alla loro realizzazione.

      L’adesione all’associazione comporta l’accettazione del presente statuto, il rispetto e l’osservanza dei principi di tolleranza e democrazia salvaguardando, in ogni contesto, il buon nome dell’associazione,  nonché di ogni altro regolamento o delibera vigente nel gruppo

 

 

ARTICOLO 6

      Sono organi sociali dell’Associazione:

a. L’assemblea dei soci effettivi

b. Il consiglio direttivo

c. Collegio dei Sindaci, se istituito con delibera di assemblea ordinaria

 

 

ARTICOLO 7

      L’assemblea generale dei soci effettivi ha luogo almeno una volta all’anno in occasione del rendiconto economico; può comunque essere convocata in qualunque momento su proposta del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta specifica da almeno un terzo dei soci effettivi.

      L’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, in presenza della metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione da almeno un quinto; ogni socio può rappresentare, mediante delega solo altri tre soci assenti; le deleghe dovranno essere dichiarate all’inizio dell’Assemblea.

      L’Assemblea dovrà eleggere il presidente dell’Assemblea stessa e il segretario verbalizzante.

      Sono compiti dell’Assemblea:

·        discutere ed approvare il rendiconto economico,

·        stabilire il numero dei consiglieri da eleggere in relazione al numero di iscritti all’associazione,

·        eleggere i membri del Consiglio Direttivo

·        esercitare, con delibera di assemblea ordinaria, la facoltà di eleggere un collegio dei sindaci

·        deliberare circa l’eventuale utilizzo delle rimanenze attive.

        Salvo diversa deliberazione, tutte le votazioni dovranno essere eseguite a voto palese, ed hanno il diritto di voto solo i soci che avranno rinnovato l’adesione all’associazione e versato la quota associativa.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

      Il Consiglio Direttivo, che durerà in carica tre anni, è formato da un numero dispari di componenti compresi tra un minimo di cinque ed un massimo di nove secondo le indicazioni dell’assemblea dei soci e potranno essere rieletti.

      Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; all’occorrenza nominerà inoltre i responsabili di eventuali altri incarichi specifici, che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio stesso.

      Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti, le delibere sono prese a maggioranza dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

 

ARTICOLO 9

      E’ compito del Consiglio Direttivo; nella sua collegialità, provvedere a pianificare, organizzare, disciplinare ed amministrare l’attività dell’Associazione in tutte le sue sezioni, nelle attività collaterali e nelle iniziative di autofinanziamento.

      E’ compito del Presidente, rappresentare l’Associazione nei contatti formali con autorità ed enti vari; su autorizzazione del Consiglio Direttivo stipulerà convenzioni,  si impegnerà in nome e per conto dell’Associazione e potrà avvalersi di esperti esterni all’associazione.

      E’ compito del Vicepresidente affiancare il Presidente nelle sue funzioni e sostituirlo in caso di impedimento od assenza.

      E’ compito del Segretario redigere il libro dei verbali, aggiornare il libro dei soci, coadiuvare il Presidente nell’espletamento di pratiche burocratiche e di corrispondenza varia, relazionare sull’attività svolta dall’Associazione fino a scadenza del mandato.

      E’ compito del Tesoriere, custodire valori liquidi, effettuare le riscossioni ed i pagamenti conservandone la documentazione, predisporre bilanci parziali consuntivi e di previsione, redigere il libro giornale ed il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea annuale il tutto nel rispetto delle vigenti normative fiscali.

 

 

 

ARTICOLO 10

E’ facoltà dell’assemblea nominare un Collegio dei Sindaci, composto da un numero minimo di un elemento e massimo di tre, eleggibili tra tutti i soci effettivi. L’organo durerà in carica tre anni e i suoi componenti potranno essere rieletti.

      E’ compito del Collegio dei Sindaci

verificare l’amministrazione dell’Associazione; a tal fine si riunirà almeno una volta all’anno in seduta comune con il Consiglio Direttivo, o con il Tesoriere, che gli metterà a disposizione i libri contabili per la verifica dei conti e l’esatta rispondenza delle scritture a bilancio.

      Il Collegio dei Sindaci presenterà all’Assemblea apposita relazione sull’attività svolta e sull’amministrazione dell’Associazione.

 

 

ARTICOLO 11

      Lo scioglimento dell’Associazione si potrà verificare per mancanza di soci o per decisione assembleare.

      In caso di scioglimento dell’Associazione gli eventuali beni e valori saranno devoluti in beneficenza ad ente od associazione deciso dal Direttivo e ratificato dall’Assemblea, qualora questa sia ancora costituibile.

 

 

ARTICOLO 12

      Per tutto quanto non previsto dal Presente Statuto le decisioni spettano al Consiglio Direttivo e sentita l’Assemblea generale.

 

 

ARTICOLO 13

      Le eventuali modifiche al presente Statuto, ad eccezione del secondo comma dell’art.11 non emendabile, dovranno essere decise da un’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

 

 

 

Il presente Statuto è composto di n° 13 articoli letti, approvati e sottoscritti dall’assemblea dei soci riuniti in Assemblea emendativa dello statuto il giorno 06 del mese di dicembre dell’anno 2002 presso la sala di Spazio Aperto Famiglia in Via San Pio x n. 50 a Trento, sede pro-tempore dell’associazione, a modifica dello statuto approvato dall’Assemblea costitutiva il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno 1997 presso la sala circoscrizionale di S. Donà di Trento.

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