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ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO
S T A T U T O
ARTICOLO 1
E’ costituita in Trento,
l’associazione di volontariato e di solidarietà sociale e auto mutuo
aiuto denominata “A.G.A.P. - Associazione Genitori Adottivi e
Preadottivi”.
L’associazione ha sede in Trento e precisamente presso Spazio
Aperto Famiglia, via S.Pio X, 50.
L’associazione opera senza alcun fine di lucro. |
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ARTICOLO 2
Premesso che le finalità e gli scopi associativi, nonché la
tipologia di attività rientrano a pieno titolo nella normativa prevista
della legge quadro 11.08.1991 n.266 e s.m.i. concernente le norme di
organizzazione e valorizzazione del volontariato, recepite dalla
Provincia Autonoma di Trento con L.P. 13.02.1992 n.8, l’associazione si
prefigge lo scopo di sostenere ed aiutare le famiglie interessate
all’adozione di minori ed approfondire problematiche della famiglia e
dell’età evolutiva dei bambini.
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ARTICOLO 3
L’”A.G.A.P. - Associazione Genitori Adottivi e Preadottivi“ con
semplice delibera di consiglio direttivo, potrà aprire sezioni su tutto
il territorio nazionale e collaborare con enti ed associazioni aventi le
stesse finalità.
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ARTICOLO 4
L’associazione perseguirà i fini sopra enunciati attraverso:
- attività di formazione di una coscienza civile e sociale, mediante
incontri, dibattiti e convegni.
- contribuire alla conoscenza, allo studio e all’aiuto delle famiglie
che intendono adottare o che hanno già adottato.
- effettuare qualsiasi altra attività utile a perseguire i fini sociali
o comunque non in contrasto con gli stessi.
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ARTICOLO 5
Possono essere soci effettivi tutti coloro che condividendo le
finalità desiderano impegnarsi e cooperare alla loro realizzazione.
L’adesione all’associazione comporta l’accettazione del presente
statuto, il rispetto e l’osservanza dei principi di tolleranza e
democrazia salvaguardando, in ogni contesto, il buon nome
dell’associazione, nonché di ogni altro regolamento o delibera vigente
nel gruppo |
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ARTICOLO 6
Sono organi sociali dell’Associazione:
a. L’assemblea dei soci effettivi
b. Il consiglio direttivo
c. Collegio dei Sindaci, se istituito con delibera di assemblea
ordinaria |
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ARTICOLO 7
L’assemblea generale dei soci effettivi ha luogo almeno una volta
all’anno in occasione del rendiconto economico; può comunque essere
convocata in qualunque momento su proposta del Consiglio Direttivo o
quando ne sia fatta richiesta specifica da almeno un terzo dei soci
effettivi.
L’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, in
presenza della metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione
da almeno un quinto; ogni socio può rappresentare, mediante delega solo
altri tre soci assenti; le deleghe dovranno essere dichiarate all’inizio
dell’Assemblea.
L’Assemblea dovrà eleggere il presidente dell’Assemblea stessa e
il segretario verbalizzante.
Sono compiti
dell’Assemblea:
·
discutere ed approvare il rendiconto economico,
·
stabilire il numero dei consiglieri da eleggere in relazione al numero
di iscritti all’associazione,
·
eleggere i membri del Consiglio Direttivo
·
esercitare, con delibera di assemblea ordinaria, la facoltà di eleggere
un collegio dei sindaci
·
deliberare circa l’eventuale utilizzo delle rimanenze attive.
Salvo diversa deliberazione, tutte le votazioni dovranno essere
eseguite a voto palese, ed hanno il diritto di voto solo i soci che
avranno rinnovato l’adesione all’associazione e versato la quota
associativa.
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ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo, che durerà in carica tre anni, è formato
da un numero dispari di componenti compresi tra un minimo di cinque ed
un massimo di nove secondo le indicazioni dell’assemblea dei soci e
potranno essere rieletti.
Il Consiglio elegge al
suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il
Tesoriere; all’occorrenza nominerà inoltre i responsabili di eventuali
altri incarichi specifici, che potranno essere scelti anche al di fuori
del Consiglio stesso.
Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei
componenti, le delibere sono prese a maggioranza dei voti; a parità di
voti prevale il voto del Presidente.
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ARTICOLO 9
E’ compito del Consiglio Direttivo; nella sua collegialità,
provvedere a pianificare, organizzare, disciplinare ed amministrare
l’attività dell’Associazione in tutte le sue sezioni, nelle attività
collaterali e nelle iniziative di autofinanziamento.
E’ compito del Presidente, rappresentare l’Associazione nei
contatti formali con autorità ed enti vari; su autorizzazione del
Consiglio Direttivo stipulerà convenzioni, si impegnerà in nome e per
conto dell’Associazione e potrà avvalersi di esperti esterni
all’associazione.
E’ compito del Vicepresidente affiancare il Presidente nelle sue
funzioni e sostituirlo in caso di impedimento od assenza.
E’ compito del Segretario redigere il libro dei verbali,
aggiornare il libro dei soci, coadiuvare il Presidente nell’espletamento
di pratiche burocratiche e di corrispondenza varia, relazionare
sull’attività svolta dall’Associazione fino a scadenza del mandato.
E’ compito del Tesoriere, custodire valori liquidi, effettuare le
riscossioni ed i pagamenti conservandone la documentazione, predisporre
bilanci parziali consuntivi e di previsione, redigere il libro giornale
ed il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea annuale il tutto
nel rispetto delle vigenti normative fiscali.
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ARTICOLO 10
E’ facoltà dell’assemblea nominare un
Collegio dei Sindaci, composto da un numero minimo di un elemento e
massimo di tre, eleggibili tra tutti i soci effettivi. L’organo durerà
in carica tre anni e i suoi componenti potranno essere rieletti.
E’ compito del Collegio
dei Sindaci
verificare l’amministrazione
dell’Associazione; a tal fine si riunirà almeno una volta all’anno in
seduta comune con il Consiglio Direttivo, o con il Tesoriere, che gli
metterà a disposizione i libri contabili per la verifica dei conti e
l’esatta rispondenza delle scritture a bilancio.
Il Collegio dei
Sindaci presenterà all’Assemblea apposita relazione sull’attività svolta
e sull’amministrazione dell’Associazione.
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ARTICOLO 11
Lo scioglimento dell’Associazione si potrà verificare per mancanza
di soci o per decisione assembleare.
In caso di scioglimento
dell’Associazione gli eventuali beni e valori saranno devoluti in
beneficenza ad ente od associazione deciso dal Direttivo e ratificato
dall’Assemblea, qualora questa sia ancora costituibile. |
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ARTICOLO 12
Per tutto quanto non
previsto dal Presente Statuto le decisioni spettano al Consiglio
Direttivo e sentita l’Assemblea generale.
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ARTICOLO 13
Le eventuali modifiche al presente Statuto, ad eccezione del
secondo comma dell’art.11 non emendabile, dovranno essere decise da
un’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi
diritto.
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Il presente Statuto è composto
di n° 13 articoli letti, approvati e sottoscritti dall’assemblea dei
soci riuniti in Assemblea emendativa dello statuto il giorno 06 del mese
di dicembre dell’anno 2002 presso la sala di Spazio Aperto Famiglia in
Via San Pio x n. 50 a Trento, sede pro-tempore dell’associazione, a
modifica dello statuto approvato dall’Assemblea costitutiva il giorno 10
del mese di gennaio dell’anno 1997 presso la sala circoscrizionale di S.
Donà di Trento.
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