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A.G.A.P. |
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ASSOCIAZIONE GENITORI
ADOTTIVI E PREADOTTIVI - TRENTO
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ultimo aggiornamento del sito mercoledì 01 aprile 2009
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Sintesi del percorso per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale ( a cura del Tribunale per i Minorenni di Trento ) 1 - L’adozione internazionale è un istituto volto all’adozione, da parte di persone residenti in Italia, di minori di nazionalità straniera residenti all’estero ed è finalizzata, secondo i principi affermati dalla Convenzione dell’Aja del 29/5/1993, ratificata dall’Italia con legge n. 476 del 1998, a garantire al minore di crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione, per favorirne lo sviluppo armonico della personalità. L’adozione internazionale può essere un’opportunità per il minore solo quando non si sia trovata una famiglia idonea nel suo stato di origine e deve essere attuata nell’esclusivo interesse del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, in modo che siano evitate la sottrazione , la vendita e la tratta dei minori 2 - I coniugi che intendono adottare un minore straniero devono ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale. I requisiti della coppia aspirante all’adozione di un minore straniero sono gli stessi richiesti per l’adozione nazionale : - tre anni di matrimonio ( tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto ) oppure tre anni di convivenza stabile e continuativa prima del matrimonio ( la stabilità e la continuità della convivenza nei tre anni antecedenti al matrimonio deve essere accertata dal Tribunale per i Minorenni avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto); - requisiti abitativi, di salute , affettivi ed educativi (questi ultimi formeranno oggetto di istruttoria da parte dei competenti servizi socio-sanitari); - capacità economiche; - differenza età con il bambino da adottare: minimo 18 anni , massimo 45 anni. 3 – I coniugi che intendono adottare, prima di presentare la dichiarazione di disponibilità per l’adozione internazionale al Tribunale per i Minorenni ove risiedono, si rivolgeranno ai servizi sociali della zona di residenza , che per la Provincia di Trento, risultano essere quelli di cui al seguente elenco:
4 - I predetti servizi, con la collaborazione delle aziende sanitarie e degli enti autorizzati, svolgeranno per gli aspiranti all’adozione internazionale, secondo l’art. 29 bis comma 4 della legge n. 184/83: a) attività di informazione sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati; b) attività di preparazione all’adozione, per offrire alle coppie valide opportunità di approfondimento e riflessione, sia rispetto ai temi di carattere psicologico, che pedagogico, sociale e legale. Tali attività debbono essere obbligatoriamente seguite dalle coppie che aspirano ad ottenere l’idoneità all’adozione internazionale. 5 - La presentazione della dichiarazione di disponibilità ( non si tratta della richiesta di un bambino, ma della disponibilità ad accoglierne uno), con contestuale domanda per ottenere la dichiarazione di idoneità , sarà fatta dinanzi al Tribunale per i Minorenni, dopo aver effettuato le attività indicate al punto che precede. Il Tribunale per Minorenni, entro 15 giorni dal deposito , trasmetterà l’istanza al servizio sociale territorialmente competente. Il servizio sociale, in collaborazione con l’azienda sanitaria, effettuerà indagini sulla coppia e, in particolare, acquisirà elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolare dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere. 6 - Successivamente, entro il termine di quattro mesi, i servizi socio-sanitari, trasmetteranno al Tribunale per i Minorenni una relazione sugli elementi acquisiti. Nei due mesi successivi, se non saranno necessari ulteriori approfondimenti, il Tribunale deciderà sull’istanza di idoneità, dopo aver sentito personalmente la coppia attraverso uno dei suoi giudici. 7 – Il provvedimento del Tribunale e le relazioni dei servizi socio-sanitari costituiranno i principali documenti che saranno valutati dalle autorità dello stato dove si intende adottare il bambino per l’abbinamento con la coppia che ne ha fatto richiesta. 8 - Solo dopo aver ottenuto la dichiarazione di idoneità la coppia potrà rivolgersi ad uno stato estero per ottenere l’affidamento e l’adozione di un bambino. La procedura per l’adozione dovrà essere avviata entro un anno dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale , conferendo incarico all’ente autorizzato. In tal caso il decreto di idoneità ha efficacia per tutta la durata della procedura. 9 - Elenco documenti da allegare alla dichiarazione di disponibilità ( non è consentita l’autocertificazione per espressa previsione normativa):
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